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Bonus casa 2026: detrazioni 36%-50% per lavori condominiali

La guida pratica per deliberare in assemblea e gestire correttamente le quote

Pubblicato: 16 giugno 2026Categoria: Fiscalità condominiale, Lavori e manutenzione, Assemblea
In sintesi

Dal 1° gennaio 2026 le detrazioni per i lavori condominiali si sdoppiano: 50% per chi usa l'immobile come abitazione principale, 36% per le seconde case e gli altri immobili. Il limite di spesa rimane 96.000 € per unità. Cessione del credito e sconto in fattura sono soppressi. Il sismabonus mantiene le aliquote agevolate 70-80%. Questa guida spiega come deliberare correttamente in assemblea e come ogni condòmino calcola la propria quota detraibile.

In 30 secondi
  1. 1Aliquota doppia: 50% per l'abitazione principale, 36% per seconde case e altri immobili — vale per bonus ristrutturazione, ecobonus e (con le proprie regole) sismabonus.
  2. 2Limite invariato: il tetto di spesa detraibile resta 96.000 € per unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta.
  3. 3Quota millesimale determinante: ogni condòmino detrae sulla propria quota di spesa imputata in base alla tabella millesimale, applicando l'aliquota corrispondente alla destinazione del proprio immobile.
  4. 4Cessione del credito e sconto in fattura soppressi: dal 2026 si può solo portare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali di pari importo.
  5. 5Sismabonus confermato a aliquote maggiorate: 70% per miglioramento di una classe di rischio, 80% per due classi — le uniche aliquote superiori al 50% ancora disponibili.
Calcolatore detrazione · seleziona la destinazione dell'immobile
Quota di spesa del condòmino30.000 €
Aliquota applicabile50%
Detrazione: 15.000 € (1.500 €/anno per 10 anni)

Lo scenario dal 1° gennaio 2026

La Legge di Bilancio 2025 ha ridisegnato il panorama delle detrazioni edilizie introducendo una struttura a doppia aliquota che i condòmini e gli amministratori devono conoscere bene prima di programmare qualsiasi intervento.

La regola di fondo è semplice: chi detrae spese su un immobile che è la propria abitazione principale ottiene il 50% di sconto fiscale; chi lo fa su una seconda casa, un immobile locato, un ufficio o qualsiasi altra unità non principale si ferma al 36%. Questa distinzione vale per il bonus ristrutturazione (art. 16-bis TUIR), per l'ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013) e — con le proprie specificità — per il sismabonus.

Il limite massimo di spesa detraibile rimane 96.000 € per unità immobiliare per ciascun anno d'imposta. Non cambia nemmeno il meccanismo di fruizione: la detrazione si recupera in 10 rate annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF).

Una novità che pesa molto nella pratica: cessione del credito e sconto in fattura sono definitivamente soppressi per le spese sostenute dal 2026. Niente più triangolazioni con banche o imprese; l'unica strada è la detrazione diretta in dichiarazione. Chi non ha capienza fiscale sufficiente rischia di perdere parte del beneficio.

Come funziona il calcolo in condominio

Il condominio non è un soggetto fiscale autonomo: paga le fatture, ma la detrazione spetta ai singoli condòmini. Il meccanismo è quello della ripartizione millesimale.

Ecco come funziona in pratica:

  • L'assemblea delibera e approva i lavori (con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c.).
  • Il condominio paga le fatture tramite bonifico parlante intestato al condominio stesso, con codice fiscale del condominio e dicitura che richiama la norma agevolativa.
  • L'amministratore certifica a ciascun condòmino la quota di spesa a lui imputata, secondo la tabella millesimale applicabile (generale per le parti comuni, scala/ascensore per quelle specifiche, ecc.).
  • Ogni condòmino applica alla propria quota l'aliquota corrispondente alla destinazione del suo immobile: 50% se è la sua abitazione principale, 36% negli altri casi.

Esempio concreto: il condominio approva lavori di rifacimento facciata per 300.000 €. Il condòmino Rossi ha una quota millesimale del 10% → la sua quota di spesa è 30.000 €. Se abita nell'appartamento come residenza principale, detrae il 50% di 30.000 € = 15.000 € in 10 anni (1.500 €/anno). Se invece è una sua seconda casa, detrae il 36% = 10.800 € (1.080 €/anno).

La certificazione dell'amministratore è un documento essenziale: va conservata e allegata (o tenuta a disposizione) in caso di controllo fiscale.

Illustrazione line-art: una palazzina condominiale con cappotto e infissi nuovi, due simboli di detrazione 50% e 36% a destra e a sinistra, una moneta sismica e un timbro Bonus Casa 2026.

Ecobonus e sismabonus: le regole specifiche

Ecobonus condominiale: anche gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni seguono la struttura 50%/36% a seconda della destinazione dell'immobile del singolo condòmino. Rientrano cappotto termico, sostituzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato, interventi sull'involucro. L'asseverazione energetica rimane obbligatoria.

Sismabonus: questo bonus segue regole proprie e mantiene aliquote più generose, confermate anche per il 2026:

  • 70% se i lavori portano a un miglioramento di una classe di rischio sismico
  • 80% se il miglioramento è di due o più classi

Il sismabonus si applica agli immobili in zona sismica 1, 2 e 3. Richiede la classificazione del rischio sismico prima e dopo i lavori, certificata da un professionista abilitato. In condominio, le aliquote si applicano alla quota millesimale di ciascun proprietario, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile — qui la distinzione abitazione principale/altra unità non modifica le percentuali, che restano superiori al 50%.

Come deliberare correttamente in assemblea

Per un condominio che vuole avviare lavori agevolati nel 2026, la delibera assembleare è il primo atto formale e deve essere fatta bene.

Alcuni punti operativi da tenere presenti:

  • Convocazione con ordine del giorno chiaro: specificare la tipologia di intervento, l'importo preventivato e il bonus fiscale applicabile. Un'assemblea convocata in modo vago rischia di produrre una delibera impugnabile.
  • Maggioranze: per i lavori straordinari valgono le maggioranze dell'art. 1136, commi 2 e 4 c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi). Per alcune tipologie di intervento agevolato sono previste maggioranze ridotte (es. art. 119 D.L. 34/2020 per superbonus, ma oggi superato per il 2026).
  • Scelta dell'impresa: fondamentale verificare che l'impresa sia in grado di emettere fatture conformi e che i pagamenti avvengano tramite bonifico parlante. Un errore nel pagamento può far perdere l'intera agevolazione.
  • Comunicazione ai condòmini: l'amministratore deve informare ogni proprietario sulla quota di spesa a lui imputata entro i termini utili per la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Pianificare per tempo significa anche valutare se concentrare gli interventi in un unico anno o scaglionarli, tenendo conto del limite dei 96.000 € per unità e della capienza fiscale di ciascun condòmino.

Prima di votare i lavori: cosa controllare

Con la soppressione di cessione del credito e sconto in fattura, ogni condòmino deve fare i conti con la propria situazione fiscale reale. Chi ha un'IRPEF annua bassa rischia di non riuscire a recuperare tutta la detrazione nei 10 anni previsti, perché le rate non recuperate non sono rimborsabili né cedibili.

È il momento giusto per fare una simulazione personalizzata prima dell'assemblea, non dopo.

Se stai pianificando lavori condominiali per il 2026 e vuoi capire come strutturare la delibera, calcolare le quote millesimali e comunicare correttamente ai condòmini, richiedi un preventivo o prenota una consulenza: ti aiuto a muoverti con chiarezza, senza sorprese in dichiarazione dei redditi.

Prima di deliberare i lavori in assemblea
  1. Verifica per ogni unità se è abitazione principale (50%) o altro immobile (36%).
  2. Calcola la quota di spesa di ciascun condòmino in base ai millesimi.
  3. Predisponi il bonifico parlante intestato al condominio, con la dicitura della norma.
  4. Fai certificare dall'amministratore le quote detraibili per la dichiarazione.
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A proposito dello Studio
Antonio Alessi
Amministratore Antonio Alessi & Studio

Attivo dal 2004, lo studio gestisce circa 70 condomini distribuiti sul territorio di Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Lecco. La struttura è specializzata nell'amministrazione di complessi residenziali moderni e orientati alla sostenibilità, offrendo una solida competenza nella gestione di interventi di efficientamento energetico e nella mediazione dei conflitti assembleari.

L'operato dello studio si fonda su un metodo organizzativo rigoroso e digitalizzato, supportato dai più elevati standard tecnologici del settore, come il gestionale Danea Domustudio di Teamsystem e applicativi avanzati di pianificazione e management. Per garantire continuità operativa, efficienza e una presenza costante, lo studio è strutturato come una realtà familiare organizzata in aree di competenza dedicate: la gestione amministrativa e contabile è affidata a Stefania, l'ottimizzazione dei processi e l'assistenza clienti sono coordinate da Eleonora, mentre l'evoluzione tecnologica e l'integrazione dei servizi digitali sono curate da Gabriele. Tutto il team mantiene un costante aggiornamento normativo e tecnico attraverso la partecipazione regolare a corsi, eventi e workshop specialistici del settore. Iscrizione F.N.A. N° RM 1684.

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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e sono aggiornate alla data di pubblicazione. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o tecnica. Per situazioni specifiche si raccomanda di consultare un professionista. Studio Alessi declina ogni responsabilità per decisioni assunte sulla base dei soli contenuti pubblicati.