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Quorum ridotto a un terzo per i lavori di sicurezza

La svolta anti-stallo che sblocca il CPI e la messa a norma degli impianti

Pubblicato: 21 ottobre 2026Categoria: Normativa, Assemblea condominiale, Sicurezza
In sintesi

La riforma del condominio in discussione nel 2026 introduce un quorum ridotto a un terzo degli intervenuti e un terzo del valore millesimale (333 millesimi) per approvare gli interventi obbligatori di sicurezza su edifici e impianti. La modifica dell'art. 1136 c.c. punta a sbloccare gli adeguamenti antincendio e le messe a norma che per anni si sono arenati sull'inerzia assembleare. Una svolta concreta per amministratori e condomini che attendevano uno strumento legislativo efficace.

In 30 secondi
  1. 1Quorum dimezzato: per i lavori di sicurezza obbligatori basterà un terzo degli intervenuti e 333 millesimi, contro la maggioranza ordinaria oggi richiesta.
  2. 2La novità riguarda in modo diretto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e la messa a norma degli impianti elettrici, del gas e degli ascensori.
  3. 3L'art. 1136 c.c. viene modificato per distinguere nettamente gli interventi obbligatori di sicurezza da quelli facoltativi, con soglie di approvazione differenziate.
  4. 4Per gli amministratori si apre la possibilità di convocare assemblee straordinarie mirate, portando in votazione adeguamenti bloccati da anni senza rischiare lo stallo.
  5. 5La riforma non è ancora legge: il DDL è in iter parlamentare e potrebbe subire modifiche prima dell'approvazione definitiva.
Quorum assemblea: regole attuali vs riforma 2026
Prima convocazioneMaggioranza intervenuti + 500 millesimi
Seconda convocazioneMaggioranza intervenuti + 333 millesimi
Lavori straordinari rilevantiMaggioranza + 500 millesimi
Interventi sicurezza obbligatoriNessuna corsia preferenziale: stesse soglie ordinarie
Rischio stalloAlto: basta l'inerzia di una minoranza per bloccare tutto
Il sistema attuale non distingue tra lavori facoltativi e obbligatori: anche gli adeguamenti imposti dalla legge possono essere paralizzati da una minoranza.

Una norma attesa da vent'anni

Chi fa l'amministratore di condominio da qualche anno conosce bene la scena: l'assemblea convocata per approvare la messa a norma dell'impianto elettrico, o per avviare l'iter del Certificato di Prevenzione Incendi, e il risultato — l'ennesimo rinvio. Non perché la maggioranza sia contraria, ma perché manca il numero, o i millesimi non tornano, o semplicemente tre condomini non si presentano e si va in seconda convocazione senza raggiungere le soglie.

L'art. 1136 c.c., nella sua formulazione attuale, non distingue tra un intervento facoltativo e uno imposto dalla legge. Un rifacimento estetico della facciata e l'adeguamento antincendio obbligatorio seguono le stesse regole. È un'anomalia che la riforma in discussione nel 2026 punta finalmente a correggere.

Cosa prevede il DDL riforma condominio 2026

Il disegno di legge in iter parlamentare introduce una modifica sostanziale all'art. 1136 c.c.: per gli interventi obbligatori in materia di sicurezza — edifici e impianti — il quorum scende a un terzo degli intervenuti e un terzo del valore millesimale, ovvero 333 millesimi.

In pratica, se in seconda convocazione si presentano nove condomini che rappresentano almeno 333 millesimi, e sei di loro votano a favore dell'adeguamento antincendio, la delibera è valida. Oggi quella stessa situazione potrebbe risultare insufficiente.

La riforma distingue esplicitamente tra:

  • interventi obbligatori di sicurezza: quorum ridotto a un terzo
  • lavori straordinari facoltativi: restano soggetti alle maggioranze ordinarie (maggioranza degli intervenuti + 500 millesimi in prima convocazione, maggioranza + 333 in seconda)

È una distinzione che ha una logica precisa: se la legge impone un adeguamento, nessuna minoranza dovrebbe avere il potere di bloccarlo a tempo indeterminato. Il condominio non è libero di scegliere se rispettare le norme di sicurezza.

Illustrazione: Quorum ridotto a un terzo per i lavori di sicurezza

Gli interventi coinvolti: CPI, impianti e non solo

La platea degli adeguamenti che potrebbero beneficiare del nuovo quorum è ampia. I casi più frequenti che incontro nella mia attività tra Milano, Monza e Brianza riguardano:

  • Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): obbligatorio per edifici con più di 12 piani o con specifiche caratteristiche, regolato dal D.M. 25 gennaio 2019. Molti condomini sono in ritardo e rischiano sanzioni.
  • Impianti elettrici: le verifiche periodiche previste dal D.P.R. 462/2001 spesso rivelano la necessità di interventi strutturali che l'assemblea non riesce ad approvare.
  • Impianti a gas e ascensori: soggetti a normative stringenti, con scadenze precise che il condominio non può ignorare.

In tutti questi casi, il meccanismo attuale crea un paradosso: l'obbligo esiste, la sanzione per l'inadempimento pure, ma lo strumento decisionale assembleare non è adeguato a garantire la risposta nei tempi richiesti.

Perché è una svolta per gli amministratori

Dal punto di vista operativo, il nuovo quorum cambia radicalmente la gestione di queste pratiche. Oggi, di fronte a un adeguamento bloccato in assemblea, le strade sono poche e nessuna è semplice: si può tentare con assemblee ravvicinate, si può ricorrere al tribunale per nomina di un amministratore giudiziario (art. 1105 c.c. applicato per analogia), oppure — nei casi più urgenti — l'amministratore può agire autonomamente ai sensi dell'art. 1135, comma 2 c.c., salvo poi dover rendicontare e ottenere la ratifica.

Con il nuovo quorum, l'amministratore potrà convocare un'assemblea straordinaria mirata, portare in votazione l'intervento obbligatorio e raggiungere la delibera con soglie realmente raggiungibili. Meno contenziosi, meno rischi per l'edificio, meno responsabilità sospese.

È anche un segnale culturale importante: il legislatore riconosce che la sicurezza non è materia su cui la minoranza può esercitare un veto di fatto.

Attenzione: la riforma non è ancora legge

Un avvertimento necessario: il DDL è ancora in iter parlamentare e potrebbe subire modifiche prima dell'approvazione definitiva. Le soglie di un terzo indicate nel testo attuale potrebbero variare, così come il perimetro esatto degli interventi inclusi.

L'invito è a monitorare l'evoluzione dell'iter — il sito della Camera e del Senato offrono aggiornamenti in tempo reale — e nel frattempo a fare un censimento degli adeguamenti di sicurezza in sospeso nel proprio edificio. Arrivare preparati, con perizie tecniche già pronte e preventivi in mano, permetterà di convocare l'assemblea in tempi rapidi non appena la norma sarà operativa.

Cosa fare ora se hai interventi di sicurezza bloccati
  1. Verifica se nel tuo edificio esistono adeguamenti obbligatori pendenti (CPI, impianti elettrici, ascensori, gas): chiedi all'amministratore un resoconto scritto.
  2. Controlla lo stato dell'iter parlamentare del DDL riforma condominio 2026 per sapere quando il nuovo quorum sarà operativo.
  3. Prepara o chiedi all'amministratore di preparare una perizia tecnica sugli interventi necessari, così da essere pronti a convocare l'assemblea non appena la legge è in vigore.
  4. Se i lavori sono urgenti e non rinviabili, valuta con un legale l'applicazione dell'art. 1135, co. 2 c.c. (poteri dell'amministratore in caso di urgenza) come soluzione-ponte.
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A proposito dello Studio
Antonio Alessi
Amministratore Antonio Alessi & Studio

Attivo dal 2004, lo studio gestisce circa 70 condomini distribuiti sul territorio di Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Lecco. La struttura è specializzata nell'amministrazione di complessi residenziali moderni e orientati alla sostenibilità, offrendo una solida competenza nella gestione di interventi di efficientamento energetico e nella mediazione dei conflitti assembleari.

L'operato dello studio si fonda su un metodo organizzativo rigoroso e digitalizzato, supportato dai più elevati standard tecnologici del settore, come il gestionale Danea Domustudio di Teamsystem e applicativi avanzati di pianificazione e management. Per garantire continuità operativa, efficienza e una presenza costante, lo studio è strutturato come una realtà familiare organizzata in aree di competenza dedicate: la gestione amministrativa e contabile è affidata a Stefania, l'ottimizzazione dei processi e l'assistenza clienti sono coordinate da Eleonora, mentre l'evoluzione tecnologica e l'integrazione dei servizi digitali sono curate da Gabriele. Tutto il team mantiene un costante aggiornamento normativo e tecnico attraverso la partecipazione regolare a corsi, eventi e workshop specialistici del settore. Iscrizione F.N.A. N° RM 1684.

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