Quorum ridotto a un terzo per i lavori di sicurezza
La svolta anti-stallo che sblocca il CPI e la messa a norma degli impianti
La riforma del condominio in discussione nel 2026 introduce un quorum ridotto a un terzo degli intervenuti e un terzo del valore millesimale (333 millesimi) per approvare gli interventi obbligatori di sicurezza su edifici e impianti. La modifica dell'art. 1136 c.c. punta a sbloccare gli adeguamenti antincendio e le messe a norma che per anni si sono arenati sull'inerzia assembleare. Una svolta concreta per amministratori e condomini che attendevano uno strumento legislativo efficace.
- 1Quorum dimezzato: per i lavori di sicurezza obbligatori basterà un terzo degli intervenuti e 333 millesimi, contro la maggioranza ordinaria oggi richiesta.
- 2La novità riguarda in modo diretto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e la messa a norma degli impianti elettrici, del gas e degli ascensori.
- 3L'art. 1136 c.c. viene modificato per distinguere nettamente gli interventi obbligatori di sicurezza da quelli facoltativi, con soglie di approvazione differenziate.
- 4Per gli amministratori si apre la possibilità di convocare assemblee straordinarie mirate, portando in votazione adeguamenti bloccati da anni senza rischiare lo stallo.
- 5La riforma non è ancora legge: il DDL è in iter parlamentare e potrebbe subire modifiche prima dell'approvazione definitiva.
Una norma attesa da vent'anni
Chi fa l'amministratore di condominio da qualche anno conosce bene la scena: l'assemblea convocata per approvare la messa a norma dell'impianto elettrico, o per avviare l'iter del Certificato di Prevenzione Incendi, e il risultato — l'ennesimo rinvio. Non perché la maggioranza sia contraria, ma perché manca il numero, o i millesimi non tornano, o semplicemente tre condomini non si presentano e si va in seconda convocazione senza raggiungere le soglie.
L'art. 1136 c.c., nella sua formulazione attuale, non distingue tra un intervento facoltativo e uno imposto dalla legge. Un rifacimento estetico della facciata e l'adeguamento antincendio obbligatorio seguono le stesse regole. È un'anomalia che la riforma in discussione nel 2026 punta finalmente a correggere.
Cosa prevede il DDL riforma condominio 2026
Il disegno di legge in iter parlamentare introduce una modifica sostanziale all'art. 1136 c.c.: per gli interventi obbligatori in materia di sicurezza — edifici e impianti — il quorum scende a un terzo degli intervenuti e un terzo del valore millesimale, ovvero 333 millesimi.
In pratica, se in seconda convocazione si presentano nove condomini che rappresentano almeno 333 millesimi, e sei di loro votano a favore dell'adeguamento antincendio, la delibera è valida. Oggi quella stessa situazione potrebbe risultare insufficiente.
La riforma distingue esplicitamente tra:
- interventi obbligatori di sicurezza: quorum ridotto a un terzo
- lavori straordinari facoltativi: restano soggetti alle maggioranze ordinarie (maggioranza degli intervenuti + 500 millesimi in prima convocazione, maggioranza + 333 in seconda)
È una distinzione che ha una logica precisa: se la legge impone un adeguamento, nessuna minoranza dovrebbe avere il potere di bloccarlo a tempo indeterminato. Il condominio non è libero di scegliere se rispettare le norme di sicurezza.

Gli interventi coinvolti: CPI, impianti e non solo
La platea degli adeguamenti che potrebbero beneficiare del nuovo quorum è ampia. I casi più frequenti che incontro nella mia attività tra Milano, Monza e Brianza riguardano:
- Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): obbligatorio per edifici con più di 12 piani o con specifiche caratteristiche, regolato dal D.M. 25 gennaio 2019. Molti condomini sono in ritardo e rischiano sanzioni.
- Impianti elettrici: le verifiche periodiche previste dal D.P.R. 462/2001 spesso rivelano la necessità di interventi strutturali che l'assemblea non riesce ad approvare.
- Impianti a gas e ascensori: soggetti a normative stringenti, con scadenze precise che il condominio non può ignorare.
In tutti questi casi, il meccanismo attuale crea un paradosso: l'obbligo esiste, la sanzione per l'inadempimento pure, ma lo strumento decisionale assembleare non è adeguato a garantire la risposta nei tempi richiesti.
Perché è una svolta per gli amministratori
Dal punto di vista operativo, il nuovo quorum cambia radicalmente la gestione di queste pratiche. Oggi, di fronte a un adeguamento bloccato in assemblea, le strade sono poche e nessuna è semplice: si può tentare con assemblee ravvicinate, si può ricorrere al tribunale per nomina di un amministratore giudiziario (art. 1105 c.c. applicato per analogia), oppure — nei casi più urgenti — l'amministratore può agire autonomamente ai sensi dell'art. 1135, comma 2 c.c., salvo poi dover rendicontare e ottenere la ratifica.
Con il nuovo quorum, l'amministratore potrà convocare un'assemblea straordinaria mirata, portare in votazione l'intervento obbligatorio e raggiungere la delibera con soglie realmente raggiungibili. Meno contenziosi, meno rischi per l'edificio, meno responsabilità sospese.
È anche un segnale culturale importante: il legislatore riconosce che la sicurezza non è materia su cui la minoranza può esercitare un veto di fatto.
Attenzione: la riforma non è ancora legge
Un avvertimento necessario: il DDL è ancora in iter parlamentare e potrebbe subire modifiche prima dell'approvazione definitiva. Le soglie di un terzo indicate nel testo attuale potrebbero variare, così come il perimetro esatto degli interventi inclusi.
L'invito è a monitorare l'evoluzione dell'iter — il sito della Camera e del Senato offrono aggiornamenti in tempo reale — e nel frattempo a fare un censimento degli adeguamenti di sicurezza in sospeso nel proprio edificio. Arrivare preparati, con perizie tecniche già pronte e preventivi in mano, permetterà di convocare l'assemblea in tempi rapidi non appena la norma sarà operativa.
- Verifica se nel tuo edificio esistono adeguamenti obbligatori pendenti (CPI, impianti elettrici, ascensori, gas): chiedi all'amministratore un resoconto scritto.
- Controlla lo stato dell'iter parlamentare del DDL riforma condominio 2026 per sapere quando il nuovo quorum sarà operativo.
- Prepara o chiedi all'amministratore di preparare una perizia tecnica sugli interventi necessari, così da essere pronti a convocare l'assemblea non appena la legge è in vigore.
- Se i lavori sono urgenti e non rinviabili, valuta con un legale l'applicazione dell'art. 1135, co. 2 c.c. (poteri dell'amministratore in caso di urgenza) come soluzione-ponte.

Attivo dal 2004, lo studio gestisce circa 70 condomini distribuiti sul territorio di Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Lecco. La struttura è specializzata nell'amministrazione di complessi residenziali moderni e orientati alla sostenibilità, offrendo una solida competenza nella gestione di interventi di efficientamento energetico e nella mediazione dei conflitti assembleari.
L'operato dello studio si fonda su un metodo organizzativo rigoroso e digitalizzato, supportato dai più elevati standard tecnologici del settore, come il gestionale Danea Domustudio di Teamsystem e applicativi avanzati di pianificazione e management. Per garantire continuità operativa, efficienza e una presenza costante, lo studio è strutturato come una realtà familiare organizzata in aree di competenza dedicate: la gestione amministrativa e contabile è affidata a Stefania, l'ottimizzazione dei processi e l'assistenza clienti sono coordinate da Eleonora, mentre l'evoluzione tecnologica e l'integrazione dei servizi digitali sono curate da Gabriele. Tutto il team mantiene un costante aggiornamento normativo e tecnico attraverso la partecipazione regolare a corsi, eventi e workshop specialistici del settore. Iscrizione F.N.A. N° RM 1684.
- PMI.it – Riforma condominio: DDL novità 2026
- Edilportale – Riforma condominio 2026: cosa cambia con il DDL
- Art. 1136 Codice Civile – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
- Legge 11 dicembre 2012 n. 220 – Riforma del condominio
- D.M. 25 gennaio 2019 – Prevenzione incendi edifici di civile abitazione
- D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 – Verifiche periodiche impianti elettrici
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