Assemblea mista condominiale: le regole dopo Cass. 15515/2026
Il voto da remoto deve essere effettivo, non solo formale
La Cassazione, con sentenza n. 15515 del 21 maggio 2026, chiarisce che l'assemblea condominiale in modalità mista — parte in presenza, parte collegata da remoto — è valida solo se i partecipanti a distanza possono intervenire e votare in modo realmente efficace. Un collegamento puramente formale, con audio mancante o sistema di voto non funzionante, rende la delibera impugnabile. Gli amministratori devono adeguare subito procedure e strumenti tecnici.
- 1Partecipazione effettiva, non simbolica: la Cassazione ribadisce che il collegamento da remoto deve garantire ascolto, intervento e voto reali, non una semplice presenza virtuale.
- 2Delibera impugnabile se il sistema tecnico limita la partecipazione: audio assente, chat bloccata o voto impossibile sono vizi che invalidano la decisione assembleare.
- 3Il consenso preventivo dei condomini alla modalità mista e un avviso di convocazione chiaro e dettagliato sugli strumenti utilizzati sono requisiti indispensabili.
- 4L'amministratore è responsabile della scelta e del corretto funzionamento della piattaforma: verificare prima dell'assemblea non è un optional.
- 5Post-pandemia, le assemblee miste sono ormai prassi consolidata, ma la sentenza impone uno standard tecnico e procedurale preciso che non può essere ignorato.
La sentenza in sintesi: partecipare davvero, non solo esserci
Con la sentenza n. 15515 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione — seconda sezione civile — mette un punto fermo su un tema che dal 2020 in poi ha occupato assemblee, verbali e tribunali di tutta Italia: l'assemblea condominiale mista, con una parte dei condomini in presenza e una parte collegata da remoto, è legittima soltanto se chi partecipa a distanza può intervenire e votare in modo concretamente efficace.
Non è una novità assoluta sul piano logico, ma lo è sul piano giurisprudenziale: fino a oggi mancava un pronunciamento della Suprema Corte così netto. Il messaggio è chiaro — un collegamento puramente formale, in cui il condomino remoto "c'è" sulla carta ma non sente nulla, non può parlare o non riesce a esprimere il voto, non vale. E se la delibera viene approvata in quelle condizioni, è impugnabile.
Il contesto normativo: dalla pandemia alla prassi ordinaria
Tutto nasce dall'art. 73 del D.L. 18/2020 (il cosiddetto "Cura Italia"), che durante l'emergenza Covid aveva aperto la strada alle assemblee condominiali in videoconferenza anche in assenza di una previsione regolamentare specifica. Da allora la modalità mista si è diffusa stabilmente: comoda per chi abita lontano, per chi ha difficoltà di spostamento, o semplicemente per chi preferisce non spostarsi.
Il problema è che questa diffusione non è sempre stata accompagnata da una gestione tecnica e procedurale adeguata. Molte assemblee "miste" sono state convocate con un semplice link in coda all'avviso, senza istruzioni chiare, senza verificare che la piattaforma funzionasse davvero, e senza preoccuparsi di registrare nel verbale se i partecipanti remoti avessero potuto seguire e votare.
La Cassazione 15515/2026 interviene proprio su questo: non basta citare la modalità mista nella convocazione per mettersi al riparo da ogni contestazione.

Cosa deve garantire l'amministratore
La sentenza individua tre requisiti cumulativi perché l'assemblea mista sia immune da vizi:
-
Consenso preventivo: i condomini devono aver accettato la modalità mista. Non si tratta di un consenso tacito ricavabile dal semplice fatto di connettersi; deve essere un'adesione consapevole, preferibilmente documentata.
-
Avviso di convocazione adeguato: l'avviso — da inviare con i tempi previsti dall'art. 66 disp. att. c.c. — deve indicare il link di accesso, la piattaforma utilizzata, le istruzioni per connettersi e le modalità di voto da remoto. Un avviso generico espone la delibera a impugnazione.
-
Strumenti tecnici effettivamente funzionanti: l'audio deve essere bidirezionale e stabile, il sistema di voto deve consentire a ogni partecipante remoto di esprimere la propria preferenza in modo tracciabile. Se durante l'assemblea si verificano problemi tecnici significativi — audio saltato, disconnessioni ripetute, impossibilità di votare — l'amministratore dovrebbe sospendere e rinviare, non tirare dritto.
L'amministratore non è un tecnico informatico, ma è responsabile della scelta della piattaforma e della verifica preliminare del suo funzionamento. Delegare tutto a un'app qualunque scaricata all'ultimo momento non è sufficiente.
Cosa rischia il condominio (e l'amministratore)
Se la delibera viene approvata in un'assemblea mista viziata, il condomino che si è trovato impossibilitato a partecipare davvero può impugnarla entro trenta giorni dalla comunicazione del verbale, ai sensi dell'art. 1137 c.c. Il tribunale, accertato il vizio, può annullarla — anche se era stata approvata con i quorum corretti.
Questo significa rifare l'assemblea, sostenere i costi del contenzioso e, nei casi più gravi, ritardare lavori o decisioni importanti. Un danno pratico e reputazionale che si evita facilmente con un po' di organizzazione preventiva.
Va detto che la sentenza non vieta la modalità mista né la scoraggia: al contrario, la consolida come strumento ordinario e legittimo della vita condominiale post-pandemia. Ma pone uno standard che non può essere ignorato.
Le implicazioni pratiche per chi gestisce assemblee oggi
La Cassazione 15515/2026 è una bussola utile non solo per i procedimenti in corso ma per la gestione quotidiana delle assemblee. Chi amministra condomini — grandi o piccoli — deve aggiornare le proprie procedure interne:
- Scegliere piattaforme collaudate, con funzione di voto integrata e possibilità di identificare i partecipanti.
- Inserire nella convocazione tutte le informazioni tecniche necessarie, non solo il link.
- Fare un test prima dell'assemblea, possibilmente coinvolgendo i condomini che si collegheranno da remoto.
- Verbalizzare con precisione chi era in sala e chi era collegato, annotando eventuali problemi tecnici e come sono stati gestiti.
La qualità della partecipazione è il cuore della sentenza. Un condominio che decide insieme, anche a distanza, funziona meglio e litiga meno.
- **Verifica la piattaforma** che intendi usare: deve consentire audio bidirezionale, intervento verbale e voto tracciabile per ogni partecipante remoto. Fai un test tecnico almeno 48 ore prima.
- **Inserisci nella convocazione** (ex art. 66 disp. att. c.c.) il link di accesso, le istruzioni per connettersi e le modalità di voto da remoto, con anticipo adeguato.
- **Raccogli il consenso preventivo** dei condomini che parteciperanno a distanza e verbalizza i presenti in sala e i collegati online, specificando eventuali problemi tecnici riscontrati durante la seduta.
- **Segnala e sospendi** l'assemblea se durante i lavori si verificano malfunzionamenti che impediscono a uno o più condomini remoti di sentire o votare: proseguire esponendosi a impugnazione non conviene.

Attivo dal 2004, lo studio gestisce circa 70 condomini distribuiti sul territorio di Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Lecco. La struttura è specializzata nell'amministrazione di complessi residenziali moderni e orientati alla sostenibilità, offrendo una solida competenza nella gestione di interventi di efficientamento energetico e nella mediazione dei conflitti assembleari.
L'operato dello studio si fonda su un metodo organizzativo rigoroso e digitalizzato, supportato dai più elevati standard tecnologici del settore, come il gestionale Danea Domustudio di Teamsystem e applicativi avanzati di pianificazione e management. Per garantire continuità operativa, efficienza e una presenza costante, lo studio è strutturato come una realtà familiare organizzata in aree di competenza dedicate: la gestione amministrativa e contabile è affidata a Stefania, l'ottimizzazione dei processi e l'assistenza clienti sono coordinate da Eleonora, mentre l'evoluzione tecnologica e l'integrazione dei servizi digitali sono curate da Gabriele. Tutto il team mantiene un costante aggiornamento normativo e tecnico attraverso la partecipazione regolare a corsi, eventi e workshop specialistici del settore. Iscrizione F.N.A. N° RM 1684.
- Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2026, n. 15515 – assemblea mista e voto da remoto
- Art. 1136 c.c. – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
- Art. 66 disp. att. c.c. – Convocazione dell'assemblea condominiale
- D.L. 18/2020, art. 73 – Assemblee in videoconferenza durante l'emergenza Covid-19
- Altalex – Condominio: assemblea a distanza e delibere valide
- Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2022, n. 10846 – vizi formali e impugnazione delle delibere condominiali
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e sono aggiornate alla data di pubblicazione. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o tecnica. Per situazioni specifiche si raccomanda di consultare un professionista. Studio Alessi declina ogni responsabilità per decisioni assunte sulla base dei soli contenuti pubblicati.

