DDL 1816: esonero responsabilità per morosità dei condòmini
La riforma del 2026 tutela gli amministratori che agiscono per il recupero crediti
Il DDL Tosato 1816/2026, in esame al Senato dal 21 aprile 2025, introduce una protezione inedita per gli amministratori di condominio: chi non riesce ad adempiere ai propri obblighi a causa della morosità dei condòmini è esonerato da responsabilità civili, penali e amministrative, a patto di aver attivato le procedure di recupero crediti. Il disegno di legge modifica anche i termini per richiedere il decreto ingiuntivo, rendendo l'obbligo più flessibile rispetto all'attuale limite di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 1Il DDL Tosato 1816 introduce per la prima volta l'esonero da responsabilità civile, penale e amministrativa per l'amministratore che non adempie i propri obblighi a causa della morosità dei condòmini.
- 2L'esonero non è automatico: l'amministratore deve dimostrare di aver attivamente avviato le procedure di recupero crediti nei confronti dei condòmini morosi.
- 3La riforma modifica i termini per il decreto ingiuntivo, superando l'attuale obbligo rigido di richiederlo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 63 disp. att. c.c.).
- 4Si tratta ancora di un disegno di legge in itinere: l'iter parlamentare è partito il 21 aprile 2025 e potrebbero intervenire modifiche prima dell'approvazione definitiva.
- 5Per gli amministratori è già oggi fondamentale documentare ogni azione di recupero crediti intrapresa, in vista dell'eventuale entrata in vigore della norma.
Una norma attesa da vent'anni
Chi amministra un condominio lo sa bene: le difficoltà più serie non nascono quasi mai dall'impreparazione o dalla negligenza, ma dalla morosità. Quando uno o più condòmini smettono di pagare le quote, l'amministratore si trova in una posizione paradossale — deve comunque garantire i servizi, pagare i fornitori, mantenere le parti comuni — ma senza la liquidità necessaria per farlo. Fino ad oggi, il quadro normativo non prevedeva alcuna esimente specifica: l'inadempimento rimaneva tale, indipendentemente dalla causa.
Il DDL Tosato 1816/2026, presentato al Senato e in esame dall'assemblea dal 21 aprile 2025, cambia questa impostazione in modo strutturale. Per la prima volta, una proposta di legge riconosce esplicitamente che l'amministratore non può essere ritenuto responsabile — né civilmente, né penalmente, né amministrativamente — se la sua impossibilità di adempiere agli obblighi di legge o regolamento deriva dalla morosità dei condòmini, a condizione che abbia attivato le procedure di recupero crediti.
Come funziona l'esonero
Il meccanismo previsto dal DDL è chiaro ma non automatico. L'esonero da responsabilità scatta solo se l'amministratore dimostra di essersi attivato concretamente per recuperare le somme non pagate. Non basta, quindi, invocare la morosità come causa generica: occorre documentare le azioni intraprese.
In pratica, questo significa che l'amministratore deve:
- inviare solleciti formali ai condòmini morosi (raccomandate, PEC);
- procedere, ove necessario, con la messa in mora;
- avviare — o quanto meno predisporre — la richiesta di decreto ingiuntivo nei termini previsti dalla legge.
È su quest'ultimo punto che il DDL introduce un'altra modifica rilevante. L'attuale art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile impone all'amministratore di richiedere il decreto ingiuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è maturato. Un termine che nella pratica si rivela spesso troppo rigido, soprattutto in condomini con molte unità e situazioni debitorie complesse. Il DDL 1816 modifica questa scadenza, introducendo una maggiore flessibilità che consentirà di calibrare meglio i tempi dell'azione legale rispetto alle concrete possibilità di recupero stragiudiziale.

Perché questa norma è importante per gli amministratori
Il valore pratico di questa riforma va ben oltre il profilo tecnico-giuridico. Oggi, un amministratore che non riesce a pagare un fornitore o a eseguire un intervento manutentivo perché la cassa condominiale è a zero — a causa di morosi che non pagano — può essere esposto a una richiesta di revoca per giusta causa ai sensi dell'art. 1129 c.c., o addirittura a un'azione di responsabilità da parte dell'assemblea.
Con la norma proposta dal DDL 1816, questo scenario cambia radicalmente: l'amministratore diligente che documenta il proprio operato è protetto. La responsabilità si sposta, giustamente, sul soggetto che ha causato il problema — il condòmino moroso — e non ricade su chi ha fatto tutto il possibile per rimediare.
È un principio di buon senso che il legislatore, finalmente, sembra voler tradurre in norma positiva.
Attenzione: è ancora un disegno di legge
È fondamentale ricordare che il DDL 1816 è ancora in fase di iter parlamentare. L'esame è iniziato il 21 aprile 2025, ma il testo potrebbe subire modifiche, emendamenti o — come accade spesso con le riforme del diritto condominiale — rallentamenti significativi prima dell'approvazione definitiva.
Questo non significa che gli amministratori debbano aspettare. Al contrario: adottare già oggi le pratiche di documentazione che la futura norma richiederà come presupposto dell'esonero è la mossa più intelligente. Conservare ogni sollecito, protocollare le messe in mora, aggiornare con regolarità il registro dei morosi e riferire all'assemblea sulle azioni intraprese sono abitudini che proteggono l'amministratore anche nell'attuale quadro normativo.
Il quadro d'insieme della riforma condominio 2026
Il DDL 1816 non si limita alla questione morosità. Il testo interviene su diversi aspetti della vita condominiale, dalla disciplina delle assemblee alla gestione del fondo di riserva, dalle norme sulle innovazioni all'aggiornamento delle tabelle millesimali. Ma è proprio la norma sull'esonero da responsabilità per morosità a rappresentare la novità più attesa dalla categoria degli amministratori professionali.
Da vent'anni chi lavora sul campo chiede un riconoscimento normativo del fatto che l'amministratore non è onnipotente: non può creare liquidità dal nulla, non può sostituirsi ai condòmini nel pagamento delle quote, non può essere il parafulmine di ogni disfunzione del sistema condominiale. Il DDL Tosato, almeno su questo punto, sembra aver recepito il messaggio.
- Verifica la tua posizione attuale: per ogni condòmino moroso, controlla di avere traccia scritta di ogni sollecito inviato (raccomandate, PEC, comunicazioni assembleari).
- Avvia formalmente le procedure di recupero crediti per le posizioni aperte, anche con un semplice atto di messa in mora: è il presupposto chiave per l'esonero previsto dal DDL 1816.
- Aggiorna il registro di contabilità con la situazione aggiornata dei morosi e conserva tutta la documentazione in fascicoli distinti per unità immobiliare.
- Tieni monitorato l'iter parlamentare del DDL 1816: iscriviti alla newsletter o consulta periodicamente il sito del Senato (senato.it) per essere pronto ad applicare la norma non appena sarà in vigore.

Attivo dal 2004, lo studio gestisce circa 70 condomini distribuiti sul territorio di Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Lecco. La struttura è specializzata nell'amministrazione di complessi residenziali moderni e orientati alla sostenibilità, offrendo una solida competenza nella gestione di interventi di efficientamento energetico e nella mediazione dei conflitti assembleari.
L'operato dello studio si fonda su un metodo organizzativo rigoroso e digitalizzato, supportato dai più elevati standard tecnologici del settore, come il gestionale Danea Domustudio di Teamsystem e applicativi avanzati di pianificazione e management. Per garantire continuità operativa, efficienza e una presenza costante, lo studio è strutturato come una realtà familiare organizzata in aree di competenza dedicate: la gestione amministrativa e contabile è affidata a Stefania, l'ottimizzazione dei processi e l'assistenza clienti sono coordinate da Eleonora, mentre l'evoluzione tecnologica e l'integrazione dei servizi digitali sono curate da Gabriele. Tutto il team mantiene un costante aggiornamento normativo e tecnico attraverso la partecipazione regolare a corsi, eventi e workshop specialistici del settore. Iscrizione F.N.A. N° RM 1684.
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