Acquirente solidale per debiti condominiali
Guida al rogito sicuro nel 2026
Chi compra un appartamento in condominio può ritrovarsi a pagare debiti del venditore: lo dice l'art. 63 disp. att. c.c., che prevede la responsabilità solidale per le spese dell'anno in corso e di quello precedente. Il DDL 1816 in discussione estende questa finestra a due anni precedenti. Prima di firmare il rogito è indispensabile richiedere la liberatoria all'amministratore, verificare i bilanci approvati e conoscere le delibere sui lavori straordinari già votati.
- 1Responsabilità solidale: l'acquirente risponde dei debiti condominiali del venditore per l'anno in corso e quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.).
- 2Il DDL 1816 propone di estendere la solidarietà ai due anni precedenti: una novità che aumenta sensibilmente il rischio per chi compra.
- 3Le spese straordinarie seguono la data di delibera assembleare, non quella del rogito: se i lavori sono stati votati prima della vendita, il costo resta in capo al venditore — ma solo se è tutto scritto nel contratto.
- 4La liberatoria dell'amministratore non è obbligatoria per legge ma è lo strumento più efficace per blindare l'acquirente da sorprese post-rogito.
- 5Verificare bilanci approvati, rate in scadenza e delibere pendenti prima di firmare è la mossa che distingue un acquisto sereno da uno problematico.
Perché l'acquirente può pagare i debiti di chi vende
Comprare casa in un condominio è un'operazione che va oltre le quattro mura dell'appartamento. Dal momento in cui si firma il rogito, l'acquirente entra a far parte di una comunità con una propria storia finanziaria: rate pagate, rate in arretrato, lavori deliberati, fondi accantonati. E non sempre questa storia è cristallina.
L'art. 63 delle disposizioni attuative del Codice Civile stabilisce un principio che molti acquirenti scoprono — purtroppo — solo dopo il trasferimento: chi acquista un'unità immobiliare in condominio risponde solidalmente con il venditore per le spese condominiali relative all'anno in corso e a quello precedente. In parole semplici, se il venditore ha accumulato debiti con il condominio negli ultimi dodici-ventiquattro mesi, l'amministratore può rivolgersi all'acquirente per ottenere il pagamento, indipendentemente da chi abbia generato il debito.
Questa non è una penalizzazione arbitraria: serve a tutelare il condominio come collettività, evitando che la vendita dell'immobile azzerino i crediti maturati verso un proprietario moroso. Ma per chi compra, se non si è preparati, può trasformarsi in una spiacevole — e costosa — sorpresa.
Il DDL 1816 e l'allargamento della finestra di rischio
Il quadro normativo sta per cambiare, e non in senso favorevole agli acquirenti. Il DDL 1816, attualmente in iter parlamentare, propone di estendere la responsabilità solidale dai due semestri attuali (anno in corso + anno precedente) agli ultimi due anni precedenti al rogito. Una modifica apparentemente tecnica, ma con effetti concreti significativi.
Se la riforma venisse approvata nella sua formulazione attuale, un acquirente che firma il rogito nel 2026 potrebbe essere chiamato a rispondere di spese non pagate dal venditore risalenti anche al 2023. In un contesto in cui molti condomini hanno vissuto anni di morosità diffusa — complice l'aumento delle utenze e i costi dei lavori del Superbonus — questa estensione amplia notevolmente il perimetro del rischio.
È dunque fondamentale che chi acquista casa nel 2026 si muova con ancora più cautela rispetto al passato, richiedendo informazioni documentate e non accontentandosi di rassicurazioni verbali del venditore.

Spese ordinarie e straordinarie: chi paga cosa
Uno degli equivoci più frequenti riguarda le spese straordinarie: chi le deve pagare, il venditore o l'acquirente? La risposta dipende dalla data di delibera assembleare, non da quella del rogito.
Se l'assemblea ha approvato un intervento straordinario — il rifacimento del tetto, il cappotto termico, la sostituzione dell'ascensore — prima della data di compravendita, la spesa è in linea di principio a carico del venditore, in quanto proprietario al momento della delibera (orientamento consolidato in giurisprudenza, cfr. Cassazione civile n. 24654/2019). Se invece i lavori vengono deliberati dopo il rogito, il costo ricade sull'acquirente.
Questo significa che è indispensabile consultare i verbali assembleari degli ultimi due anni prima di firmare qualsiasi atto. Un lavoro di ristrutturazione già votato ma non ancora avviato potrebbe comportare rate di importo rilevante nei mesi successivi all'acquisto, con il rischio che — in assenza di clausole contrattuali chiare — l'acquirente si trovi a sostenere una spesa che non gli competerebbe.
La regola è semplice: delibera prima del rogito = spesa del venditore; delibera dopo il rogito = spesa dell'acquirente. Ma questa regola vale solo se è esplicitata nel contratto. In caso di contenzioso, senza una clausola scritta, la situazione si complica.
La liberatoria dell'amministratore: come ottenerla e cosa contiene
La liberatoria è il documento con cui l'amministratore di condominio attesta che il venditore è in regola con i pagamenti delle spese condominiali. Non è obbligatoria per legge — nessuna norma impone al notaio di esigerla per procedere al rogito — ma è lo strumento più efficace per tutelare l'acquirente.
Un'attestazione completa dovrebbe indicare:
- Saldo aggiornato del conto del venditore (quote pagate e quote in sospeso)
- Rate in scadenza nel corso dell'anno in corso
- Eventuali fondi speciali già deliberati per lavori straordinari
- Contenziosi aperti o ingiunzioni pendenti nei confronti del condominio
È buona prassi richiedere la liberatoria almeno 15-20 giorni prima del rogito, in modo da avere il tempo di approfondire eventuali criticità segnalate. L'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c., ha l'obbligo di fornire informazioni sullo stato dei pagamenti quando richiesto da un condomino o da un soggetto che dimostri un legittimo interesse — come appunto un potenziale acquirente.
Bilanci, preventivi e verbali: il fascicolo da leggere prima di comprare
Oltre alla liberatoria, un acquirente attento dovrebbe esaminare almeno tre documenti fondamentali:
- Il bilancio consuntivo approvato dell'ultimo esercizio: fotografa la situazione finanziaria reale del condominio, evidenzia morosità diffuse e spese non preventivate.
- Il preventivo dell'anno in corso: mostra le rate già programmate e gli eventuali lavori già pianificati.
- I verbali delle ultime due assemblee: rivelano delibere pendenti, conflitti tra condomini, decisioni sui lavori straordinari.
Se il condominio ha un fondo di riserva ben alimentato, è un segnale positivo di buona gestione. Se invece il bilancio mostra crediti vantati verso più proprietari morosi, potrebbe significare che le spese comuni vengono coperte a fatica, con possibili aumenti delle quote nell'immediato futuro.
Richiedere questi documenti non è invadente né insolito: è semplicemente una forma di due diligence immobiliare che ogni acquirente consapevole dovrebbe svolgere, con l'aiuto del proprio notaio e, se necessario, di un amministratore di fiducia.
- Contatta l'amministratore del condominio e richiedi formalmente la liberatoria scritta sullo stato dei pagamenti del venditore.
- Fatti consegnare o consulta i verbali assembleari degli ultimi due anni per individuare delibere di lavori straordinari già approvati ma non ancora eseguiti o saldati.
- Verifica il bilancio consuntivo approvato e il preventivo dell'anno in corso: accertati che non ci siano rate scadute o fondi speciali già deliberati.
- Inserisci nel contratto preliminare e nel rogito una clausola esplicita che regola chi sostiene le spese ordinarie e straordinarie deliberate prima della data di trasferimento.

Attivo dal 2004, lo studio gestisce circa 70 condomini distribuiti sul territorio di Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Lecco. La struttura è specializzata nell'amministrazione di complessi residenziali moderni e orientati alla sostenibilità, offrendo una solida competenza nella gestione di interventi di efficientamento energetico e nella mediazione dei conflitti assembleari.
L'operato dello studio si fonda su un metodo organizzativo rigoroso e digitalizzato, supportato dai più elevati standard tecnologici del settore, come il gestionale Danea Domustudio di Teamsystem e applicativi avanzati di pianificazione e management. Per garantire continuità operativa, efficienza e una presenza costante, lo studio è strutturato come una realtà familiare organizzata in aree di competenza dedicate: la gestione amministrativa e contabile è affidata a Stefania, l'ottimizzazione dei processi e l'assistenza clienti sono coordinate da Eleonora, mentre l'evoluzione tecnologica e l'integrazione dei servizi digitali sono curate da Gabriele. Tutto il team mantiene un costante aggiornamento normativo e tecnico attraverso la partecipazione regolare a corsi, eventi e workshop specialistici del settore. Iscrizione F.N.A. N° RM 1684.
- Art. 63 disp. att. c.c. – Responsabilità solidale acquirente per spese condominiali
- DDL 1816 – Riforma del condominio: novità 2026
- Ripartizione spese condominiali tra venditore ed acquirente – FiscoeTasse
- Art. 1136 c.c. – Costituzione e deliberazioni dell'assemblea condominiale
- Legge 220/2012 – Riforma del condominio (art. 63 disp. att. c.c.)
- Cassazione civile, sez. II, n. 24654/2019 – Spese straordinarie e data delibera
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